Invalidità e handicap
Per il riconoscimento dell’invalidità
fai riferimento al tuo medico curante
La normativa vigente, con alcune limitazioni legate al reddito personale e ad altre condizioni, prevede alcuni tipi di provvidenze economiche. Pensioni, assegni, indennità
Invalidità civile
Il primo passo per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai sensi della Legge 104/92, consiste nel recarsi presso il medico curante il malato di SLA (cosiddetto medico certificatore) abilitato alla compilazione on line del certificato medico, per ottenere il certificato introduttivo con il quale il medico attesta la natura dell’infermità. Questo certificato viene compilato su supporto informatico e inviato telematicamente dal medico certificatore all’INPS. Per questa certificazione il medico curante richiederà il pagamento di una parcella.
Una copia del certificato viene consegnata all’interessato per la presentazione della domanda e per l’esibizione al momento della visita della Commissione ASL. E’ importante ricordare che il certificato introduttivo ha una validità di 30 giorni. Se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
ll secondo passo è costituito dalla vera e propria domanda all’INPS. La domanda può essere presentata dall’interessato attraverso il sito internet dell’ente previdenziale previa richiesta del codice PIN dispositivo.
Alternativamente è possibile rivolgersi agli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni associative.
Nella domanda vanno indicati i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il terzo passaggio è rappresentato dalla convocazione alla visita della Commissione ASL. L’invito può essere fatto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure previa semplice telefonata da parte di un funzionario dell’ASL.
E’ importante sapere che per legge il cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia che, in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’INPS e accedendo al servizio online con il proprio codice PIN. E’ inoltre possibile richiedere che la visita della Commissione ASL avvenga domiciliarmente qualora le condizioni di salute non consentano al malato di SLA di spostarsi. A tal fine è necessario inviare all’ASL una dichiarazione a parte del medico curante che certifichi le condizioni dell’assistito.
Se assente alla visita, l’interessato verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Il quarto passaggio consiste nella vera e propria visita medico legale. Essa viene effettuata da una Commissione medica dell’ASL (integrata da un medico dell’INPS). Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico.
La procedura può dirsi conclusa solo se, al termine della visita, il verbale viene approvato all’unanimità.
A questo punto, dopo la validazione del Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, il verbale viene considerato definitivo.
Se invece il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’ente previdenziale. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni.
Il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS che lo potrà consultare anche nell’apposita sezione del sito internet.
Indennità di accompagnamento
Il verbale della Commissione medica dell’ASL può prevedere oltre al riconoscimento della condizione di invalido civile anche il diritto a provvidenze economiche assistenziali quali l’indennità di accompagnamento.
Questa provvidenza viene riconosciuta agli invalidi civile che si trovino in una delle due seguenti condizioni:
- impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi, mangiare, pulire casa, e così via).
Per la concessione dell’indennità di accompagnamento agli ultrasessantacinquennni, non è richiesta l’inabilità totale in quanto non può richiedersi l’inabilità lavorativa a soggetti che abbiano già raggiunto l’età pensionabile.
Lo scopo principale del riconoscimento di questa provvidenza è di favorire il sostentamento del nucleo familiare perché si faccia carico della persona invalida evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza L’indennità di accompagnamento è stata istituita per gli invalidi civili con la legge 18/1980 ed è attualmente regolata dall’articolo 1 legge 508/1988
Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito. Ciò significa che può essere erogata anche a una persona con un livello di reddito molto alto.
Un altro presupposto per la concessione di questa provvidenza è la residenza in Italia. Quanto alla cittadinanza, in virtù di tutta una serie di modifiche legislative e di sentenze della Corte Costituzionale oggi questo beneficio è esteso oltre che ai cittadini italiani, ai cittadini di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, nonché ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno.
Condizione essenziale per poter usufruire dell’indennità è non essere ricoverati in istituto a spese dello Stato o di altro ente pubblico. Pertanto, in caso di ricovero gratuito in istituto, la normativa, presumendo che il beneficiario non abbia bisogno di un accompagnatore che lo assista negli atti quotidiani, stabilisce la sospensione dell’erogazione sino alle dimissioni. L’importo varia di anno in anno in relazione al costo della vita.
Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario compilare l’apposito modulo presente sul sito internet dell’ente previdenziale, oppure rivolgersi agli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni associative. Il pagamento (come di qualsiasi altra provvidenza economica) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda di riconoscimento dell’invalidità all’INPS, precedentemente illustrata.
Il numero dei ratei annui è di dodici mensilità (a differenza delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità che è di tredici mensilità).
Un adempimento su cui occorre porre attenzione è l’obbligo di comunicazioneannuale all’INPS, da effettuarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Il titolare dell’indennità deve infatti trasmettere all’ente previdenziale nazionale l’apposito modello attestante la circostanza di non essere ricoverato gratuitamente a spese dello Stato o di altro ente pubblico.
Nel caso in cui la Commissione ASL non ravveda gli estremi per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, il malato di SLA potrà successivamente fare domanda di revisione per aggravamento. L’iter da seguire è identico a quello descritto per il riconoscimento dell’invalidità civile.