Lo Statuto

STATUTO

A.I.S.L.A. A.P.S.

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica

Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I – ORDINAMENTO E FINALITA’

 

Art. 1 

Costituzione, denominazione, sede

E’ costituita l’Associazione denominata “A.I.S.L.A. A.P.S. – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Associazione di Promozione Sociale” ai sensi del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e seguenti del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 l’Associazione, con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assume, nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 14 e ss del Codice Civile, nonché dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione ha sede legale in Milano.

Il trasferimento della sede effettuato nell’ambito dello stesso Comune dovrà comunque essere deliberato dal Consiglio Direttivo e andrà comunicato all’Organo competente per la vigilanza al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione. L’Associazione, porrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituire sedi operative anche in altre località dello Stato.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

Art. 2

Attività e Finalità

L’Associazione, è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica.

L’Associazione è ente non commerciale e non ha fini di lucro.

Ex art. 35 comma 1 D. Lgs. 117/2017 svolge in via principale una o più attività di cui all’art. 5 D. Lgs 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci, in favore degli associati stessi, di loro familiari e di terzi.

Ex art. 8 n. 1 D. Lgs 117/2017 il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017 l’Associazione svolge le attività di interesse generale di cui ai punti.

  1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. Interventi e prestazioni sanitarie;
  3. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
  4. Formazione universitaria e post-universitaria;
  5. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. Promozione, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  8. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  9. Cooperazione allo sviluppo;
  10. Beneficenza sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  11. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 244.

E più in particolare l’Associazione svolge attività che interessano i settori di: assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria; formazione; ricerca scientifica, beneficenza sia diretta che indiretta e comunque tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento vigenti.

Per beneficenza indiretta si intendono le erogazioni in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della stessa associazione o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori dell’assistenza sanitaria o socio sanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.

Le finalità dell’Associazione sono:

  1. Promuovere la tutela, l’assistenza e la cura delle persone con sclerosi laterale amiotrofica, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;
  2. Stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla sclerosi laterale amiotrofica al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti delle persone con sclerosi laterale amiotrofica e dei loro familiari;
  3. Sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate alle persone con sclerosi laterale amiotrofica e la necessaria assistenza ai familiari;
  4. Promuovere e sostenere anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell’ambito della sclerosi laterale amiotrofica;
  5. Promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socioassistenziale che opera nell’ambito della sclerosi laterale amiotrofica;
  6. Informare le persone con sclerosi laterale amiotrofica, i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza;
  7. Promuovere la presenza sul territorio di referenti dell’Associazione così da costituire delle rappresentanze locali tra i Soci vicino alle persone con sclerosi laterale amiotrofica e favorire la nascita di gruppi di supporto per loro e le famiglie;
  8. Promuovere e contribuire alla raccolta ed all’elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte;
  9. Aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di sclerosi laterale amiotrofica per meglio conseguire gli scopi sociali;
  10. Promuovere la raccolta di fondi, necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari ex art. 7 D. Lgs 117/2017;
  11. Effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati, che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche e familiari. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà tra l’altro partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Inoltre potrà stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, anche finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

L’Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e di limiti espressi dal D. Lgs 117/2017.

Ed inoltre l’Associazione potrà compiere attività secondarie di cui all’art. 6) D. Lgs 117/2017 diverse da quelle di cui all’art. 5: tali attività devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, Codice Terzo Settore. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci e delle persone aderenti agli enti soci.

TITOLO II – LA CONDIZIONE DI SOCIO

Art. 3

I Soci

Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Ex art. 35 comma 3 D. Lgs 117/2017 possono essere soci altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per centro del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All’atto di ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, i Soci devono versare la quota dell’Associazione, annualmente stabilita dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni, dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, o un altro Organo eletto dall’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile; non è rivalutabile e vale per l’anno sociale 1 gennaio -31 dicembre in cui viene effettuato.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per morosità persistente, dopo sollecito al versamento della quota associativa, o per esclusione.

Il socio può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità che assicura la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato a causa di gravi motivi quali comportamenti contrari allo spirito e alle regole dell’Associazione, o comunque riprovevoli sul piano etico e deontologico dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti o dei codici interni dell’Associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione presso la sede legale della medesima.

Il Presidente comunicherà al Consiglio Direttivo la decisione dell’Assemblea per i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Direttivo delibererà in conformità alla decisione dell’Assemblea. Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

Per tutti i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità organizzative. Ai sensi dell’art. 15 comma 3) D. Lgs 117/2017 i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali sulla base di quanto stabilito da apposito Regolamento Interno emanato dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 9) lettera f del presente Statuto.

Le cariche associative sono gratuite salvo, per l’Organo di Controllo, per i componenti del quale il Consiglio Direttivo può, in ragione della peculiarità della funzione, riconoscere un compenso, comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

E’ ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate preventivamente autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme di legge vigenti; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

Gli organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • L’Organo di Controllo
  • L’Organo incaricato alla Revisione se nominato a norma di Legge
  • Il Tesoriere
  • Il Segretario
  • La Conferenza dei Presidenti delle Sezioni e Sedi Territoriali. Art. 6

L’Assemblea: composizione e funzionamento

L’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti o che abbiano rinnovato il tesseramento associativo da almeno 30 giorni anteriori all’Assemblea e che siano in regola col versamento della quota associativa. L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

In qualunque momento, in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente, per ragioni di urgenza o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta o con messaggio di posta elettronica con prova dell’avvenuto ricevimento contenente l’Ordine del Giorno, spedita ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata sia nella sede dell’Associazione che altrove, purché in Italia nonché in luogo virtuale, anche in modalità mista o esclusivamente telematica, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro effettiva presenza e l’esercizio del diritto di voto in simultanea all’Assemblea mediante la predisposizione di forme di votazione in via elettronica. L’Assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con la maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio.

Si possono rappresentare fino a tre Soci.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa che propone per l’elezione, se necessari, i nominativi di tre scrutatori e di tre questori di sala per la verifica delle presenze, delle deleghe e delle votazioni.

E’ consentito l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o videocomunicazione che consentano al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che consentano al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare alla discussione.

E’ consentita l’espressione del voto in via elettronica sugli argomenti all’Ordine del Giorno.

In tal caso l’avviso di convocazione dell’Assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla legge, deve altresì contenere: l’indicazione che la partecipazione ed il voto possono essere esercitati anche con tale modalità con la specificazione del concreto mezzo tecnico prescelto, il quale dovrà comunque consentire di verificare con certezza la provenienza  del voto nonché l’effettivo ricevimento dello stesso da parte dell’Associazione; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, se non allegata all’avviso stesso; l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire alla Associazione.

La scheda di voto deve essere predisposta in modo tale da garantire, qualora richiesto dall’Assemblea e

possibile ai sensi di legge, la segretezza del voto e deve contenere l’indicazione dei dati dell’Associazione, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, il contenuto per esteso delle proposte di deliberazione, l’espressione del voto e la data.

Il voto in via elettronica mediante mezzi di telecomunicazione è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire, mediante il mezzo di telecomunicazione indicato nell’avviso di convocazione, all’Associazione entro il termine specificato nell’avviso di convocazione stesso; per provare la data di arrivo farà fede la registrazione del responsabile dell’ufficio incaricato della ricezione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa, portata a conoscenza dell’Associazione, con il medesimo mezzo di telecomunicazione, nel termine indicato nell’avviso di convocazione.

Il Socio che esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all’Assemblea a pertanto viene computato ai fini di calcolo delle maggioranze necessarie per regolare costituzione della stessa. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’Assemblea ed ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto, nonostante l’invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte.

Colui che ha espresso il voto in via elettronica può manifestare, per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all’Assemblea, la propria volontà scegliendo fra l’astensione, il voto contrario e l’adesione alle proposte di voto espresse dall’organo amministrativo o da altro associato.

Qualora invece siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi in via elettronica non possono essere computati ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 7

Attribuzioni dell’Assemblea L’Assemblea:

  1. Adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
  2. Discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l’attività svolta dall’Associazione nell’anno sociale precedente ed il programma per l’anno sociale in corso;
  3. Approva i Bilanci Consuntivo e Preventivo ed il Bilancio Sociale, ove obbligatorio per legge; d) Nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
  4. Nomina e revoca l’Organo di Controllo;
  5. Nomina e revoca il Revisore Legale dei Conti quando previsto;
  6. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti in richiamo degli artt. 25 lettera d) e 28 D. Lgs 117/2017;
  7. Delibera sulla esclusione degli associati nel caso di cui all’articolo 3 penultimo comma del presente Statuto;
  8. Approva eventuali modifiche dello Statuto;
  9. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; approva gli eventuali regolamenti previsti e predisposti dal Consiglio Direttivo;
  10. Delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione con le modalità di cui al successivo art. 20;
  11. Delibera, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione con le modalità di cui al presente statuto ed in conformità alla legge;
  12. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  13. Determina l’entità della quota associativa annuale;
  14. Autorizza la costituzione delle Sedi e della Sezioni Territoriali e ne coordina le attività, con il supporto della Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Territoriali e delle Sedi.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di sette a un massimo di tredici membri eletti dall’Assemblea, scelti tra i Soci, che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili.

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo è fatta dall’Assemblea con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare il numero minimo dei consiglieri, sarà necessario convocare l’assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o e-mail.

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire tramite invio di e-mail almeno due giorni prima della data prevista della riunione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi membri, e l’avviso dovrà contenere la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea e, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

  1. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno;
  2. Sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  3. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altro Consigliere all’uopo nominato dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della riunione e delle delibere prese occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ed il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare a seconda delle necessità, quando richiesto e stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo, eventuali Presidenti di Comitati Scientifici ed etici, esperti esterni, dipendenti, soci o referenti senza diritto di voto. Art. 9 

Attribuzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo:

  1. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione, e sovrintende all’attività complessiva dell’Associazione;
  2. Elegge al suo interno, con voto palese, o a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
  3. Provvede alla stesura dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, e ove necessario, del bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. Propone all’Assemblea le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
  5. Può nominare Comitati Scientifici ed Etici e/o di altra natura che reputi necessari per le attività dell’Associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto del D. Lgs 117/2017;
  6. Predispone un           Regolamento       interno per         l’organizzazione ed              il            funzionamento dell’Associazione;
  7. Attribuisce incarichi di lavoro ai componenti del Consiglio stesso;
  8. Può istituire sedi operative, diverse dalla Sede Legale anche in altre località dello Stato. Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma il suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Dura in carca tre anni ed è rieleggibile, ma non può svolgere tale carica per più di tre mandati consecutivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Art. 11

Organo di Controllo e Revisione

L’Organo di Controllo è eletto dalla Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

Ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 l’Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai componenti dell’organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo Collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D. Lgs  3 luglio 2017 n. 117 ed attesta che il bilancio sia stato redatto in base alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs  3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 31 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ed eventuali sue modificazioni l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica APS – affiderà la revisione legale dei conti all’Organo di Controllo, nel caso essa possegga i requisiti previsti dalla legge o, in alternativa ad un Revisore Legale o a una Società di Revisione, entrambi iscritti nell’apposito registro. Art. 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, si occupa della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per la approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i Bilanci Preventivo e Consuntivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma non può svolgere tale carica per più di tre mandati. Art. 13

Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi della Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma non può svolgere tale carica per più di tre mandati.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente affida la funzione ad un Consigliere.

 

Art. 14

La Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Territoriali e delle Sedi Territoriali

La Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Territoriali e delle Sedi Territoriali, che svolge una funzione consultiva, è composta dal Presidente dell’Associazione e dai Presidenti delle singole Sezioni Territoriali e dai Referenti di Sedi Territoriali; Conferenza che il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno una volta all’anno in occasione della Assemblea Ordinaria dei Soci, e in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO

Art. 15

Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione e in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

  1. Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del Patrimonio;
  2. Lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
  3. Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; è comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del Patrimonio. L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
  4. Quote associative;
  5. Rendite patrimoniali;
  6. Contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
  7. Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il Patrimonio;
  8. Attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
  9. Rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
  10. Finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Art. 16

L’Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sono predisposti, dal Consiglio Direttivo, i Bilanci Consuntivo dell’esercizio precedente e quello Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 Giugno di ogni anno. 

Con richiamo all’art. 8, comma 2 e 3 lettere a), b ), c), d) e) D. Lgs 117/2017 gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2.

TITOLO V – L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17

Le Sezioni e Sedi Territoriali

L’Associazione è articolata sul territorio nazionale, in Sezioni e Sedi Territoriali, di dimensione regionale, provinciale o comunale.

Le Sezioni e le Sedi Territoriali hanno la funzione di aggregare e rappresentare i Soci residenti nei rispettivi territori, e di acquisire nuovi soggetti intenzionati a sostenere, direttamente o indirettamente le attività dell’Associazione, acquisendo il valore costituito dalle loro sensibilità, idee, esperienze e disponibilità, con lo scopo di rendere efficace l’attività dell’Associazione e flessibile in rapporto alle diversità di condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche ed epidemiologiche dei territori di riferimento.

L’accennata flessibilità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la missione dell’Associazione e con le norme statutarie e regolamentari.

Esse perseguono in tutto o in parte gli scopi indicati dall’articolo 2 del presente Statuto nel territorio di competenza.

Il Consiglio Direttivo propone all’assemblea l’istituzione di Sezioni e Sedi Territoriali sul territorio nazionale.

Le Sezioni Territoriali non autonome e le Sedi Territoriali, quali articolazioni territoriali dell’Associazione, sono disciplinate da regolamento, approvato dall’Assemblea, che ne definisce la struttura organizzativa ed il funzionamento.   

Le Sezioni Territoriali – se costituite in forma autonoma – dovranno configurarsi come APS ed iscriversi al RUNTS secondo la normativa D. Lgs 117/2017 e saranno parte di A.I.S.L.A. APS quali Enti Associati.

Le Sezioni Territoriali autonome possono essere costituite:

  • Sotto forma di “associazione riconosciuta” di cui agli articoli 14 e ss. del Codice Civile;
  • Sotto forma di “associazione non riconosciuta” di cui agli articoli 36 e ss. del Codice Civile. Ogni Sezione Territoriale, una volta formalizzata la costituzione in forma autonoma, avrà autonomia giuridica, economica, finanziaria e gestionale ed è organizzata secondo le forme del proprio Statuto, che dovrà rispettare le disposizioni fondamentali ed irrinunciabili indicate nel successivo articolo 18. L’Associazione svolgerà, nei confronti delle Sezioni Territoriali Autonome, esclusivamente una funzione di indirizzo e coordinamento senza influire in alcun modo sull’autonomia organizzativa e patrimoniale delle stesse.

I rapporti tra l’Associazione e le Sezioni Territoriali autonome sono disciplinati dal un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea.

Art. 18

Requisiti per la costituzione di Sezioni Territoriali autonome

Le Sezioni Territoriali autonome possono essere costituite qualora ne facciano richiesta un numero di promotori – anche non associati all’organizzazione – equo, adeguato e ragionevole in rapporto alla consistenza demografica ed alla connotazione epidemiologica del territorio di riferimento.  I soggetti che intendono promuovere la costituzione di una Sezione Territoriale autonoma dovranno formulare una espressa richiesta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Alla richiesta dovranno essere allegati: la bozza dello statuto e dell’atto costitutivo, l’elenco dei promotori ed il patrimonio di cui potrà disporre la costituenda Sezione nel rispetto dei requisiti per la iscrizione al RUNTS secondo la normativa D. Lgs 117/2017.

Come indicato all’interno del precedente articolo 17, le Sezioni Territoriali autonome potranno assumere la forma giuridica di associazione riconosciuta o di associazione non riconosciuta, ma nel rispetto della loro autonomia, i loro statuti dovranno uniformarsi alle seguenti previsioni:

  1. utilizzare la denominazione “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica APS”, indicando nella denominazione la sede territoriale di riferimento;
  2. perseguire gli scopi di cui all’articolo 2 del presente statuto, salvo possibili modifiche, comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo;
  • disciplinare in maniera uniforme e democratica il rapporto associativo e garantire l’elettività delle cariche associative;
  1. prevedere il divieto assoluto di distribuzione degli utili;
  2. indicare con precisione le regole di ammissione e di esclusione degli associati;
  3. prevedere l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento secondo i criteri previsti dal D. Lgs 117/2017;
  • seguire la normativa di tenuta dei libri sociali, di contabilità e fiscalità secondo i criteri previsti dal D. Lgs 117/2017.

E comunque tutte le Sezioni Territoriali costituite in forma autonoma dovranno ricomprendere nei rispettivi statuti tutte le revisioni richieste dalla normativa di riferimento per le APS ex D. Lgs 117/2017. Una volta ottenuta l’autorizzazione del Consiglio Direttivo, formalizzata la costituzione dell’iscrizione al RUNTS, le Sezioni Territoriali diverranno giuridicamente, economicamente, finanziariamente ed amministrativamente perfettamente autonome dalla Associazione e verso i terzi.

In ogni caso, qualora le Sezioni Territoriali autonome non ottemperino agli obblighi contenuti nel presente Statuto, anche a seguito di diffide del Consiglio Direttivo, o pongano in essere iniziative in contrasto con la mission e con le direttive dell’Associazione, l’Assemblea ha la facoltà di deliberarne l’esclusione da Enti Associati dell’Associazione stessa, con conseguente inibizione della denominazione “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica”.

Art. 19

Gestione delle Sezioni non autonome e delle Sedi Territoriali

Una volta costituite le Sezioni non autonome e le Sedi Territoriali hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente dell’Associazione i riferimenti del rappresentante unitamente all’elenco dei soci e dei soggetti che compongono il Consiglio Direttivo Sezionale.

Le Sezioni non autonome e le Sedi Territoriali, entro il mese di febbraio di ogni anno, dovranno inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione dettagliata dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente, unitamente ad un rendiconto che ne rappresenti in maniera analitica la situazione economico finanziaria, nonché una relazione programmatica per l’anno corrente corredata da relativo bilancio di previsione.

Al Consiglio Direttivo compete la proposta all’Assemblea di una regolamentazione dei rapporti tra livelli territoriali e nazionali.

Art. 20

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l’obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di Legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto, secondo le disposizioni che fornirà l’Assemblea degli associati al momento della delibera di scioglimento dell’Associazione, al atro Ente del Terzo Settore così come previsto dall’art. 9 ex D.  Lgs 117/2017 coordinato con le procedure ivi previste in collegamento con l’art. 45 D. Lgs 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 ed alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali del diritto.

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