Agevolazioni lavorative (L. 104/1992)
La norma principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull’handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all’articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.
I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
– disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavoro domestici e familiari;
– genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
– coniuge lavoratore dipendente: resta attualmente escluso il convivente more uxorio anche se in proposito sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale, da ultimo con ordinanza del 15/09/2014 del Tribunale di Livorno;
– parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
– parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati
NON SPETTANO
- ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
- agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
- ai lavoratori autonomi
- ai lavoratori parasubordinati
Cosa spetta
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
– riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
– tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a), b) e c), delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave con:
– età inferiore ai tre anni;
– età compresa tra tre e otto anni;
– età superiore agli otto anni.
a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
- un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale nonpossono superare in totale i tre anni;
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.
- un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale nonpossono superare in totale i tre anni;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.